Art.1

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti.

Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto.

Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana ed in particolare dalla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, ratificata con L.21 giugno 1971, nonché dalla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, ratificata in pari data; le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della legge italiana non implicano un’esclusione dell’applicazione delle succitate leggi uniformi per quanto compatibili con la disciplina contrattuale.

Art.2 

(Formazione ed oggetto del contratto)

L’offerta del venditore si considera ferma ed irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità della clausola.

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

L’accettazione di un contratto da parte del compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali.

Nel caso in cui l’offerta o l’accettazione del compratore facciano riferimento ad un campione offerto dal venditore, si intende che questo, salvo diversa espressa pattuizione scritta, nella fornitura è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti di una ragionevole approssimazione.

Nel caso in cui il venditore riferisca la sua prestazione ad un campione fornito dal compratore, il venditore stesso sarà responsabile – salvo diversa pattuizione scritta – della conformità della prestazione stessa alle sole caratteristiche apparenti del campione.

Art.3

(Garanzia)

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non prova di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti.

La garanzia ha una durata limitata a max 24 mesi o max 4000 ore di funzionamento, decorrenti dalla data di consegna, ed è subordinata alla regolare denunzia effettuata dal compratore ai sensi dell’articolo seguente, nonché all’espressa richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in garanzia. In virtù della suddetta richiesta, il venditore è tenuto, a sua scelta ed alternativamente:

1) a fornire gratuitamente franco fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;

2) a riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito;

3) a risarcire al compratore i danni, accreditandogli una somma pari al costo della riparazione o modificazione del prodotto;

4) a dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.

Salvo dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento del danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

La garanzia qui pattuita è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e difformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà esser fatta valere nei confronti del venditore.

Art.4

(Reclami)

I reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure a vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal compratore, a pena di decadenza, non oltre [n.ro 8] giorni dal momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione.

I vizi, difetti o non conformità occulti debbono essere denunciati, a pena di decadenza, non oltre [n.ro 3] mesi dalla data della consegna.

I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le difformità contestate.

Qualora il reclamo risulti infondato, il compratore sarà tenuto a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute per l’accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

Art.5

(Responsabilità del produttore)

Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il compratore manleverà il venditore in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione.

Art.6

(Consegna)

Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Franco Fabbrica.

Qualora il momento della consegna non sia stato espressamente convenuto fra le parti, il venditore dovrà fornire i prodotti entro [n.ro 90] giorni dalla conclusione del contratto.

In caso di ritardata consegna, l’acquirente potrà annullare la parte dell’ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al venditore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tale sua intenzione e dopo trascorsi inutilmente 15 giorni lavorativi a partire dal ricevimento di tale comunicazione. E’ comunque esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale.

Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via fax) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione; il compratore avrà [n.ro 8] giorni di tempo dall’invio di tale comunicazione per provvedere al ritiro.

Ove il compratore non provveda al ritiro dei prodotti nei termini previsti dal paragrafo precedente, dovrà rimborsare al venditore le spese di magazzinaggio, forfettariamente fissate in misura pari allo [percentuale 1]% dell’importo della fattura relativa ai prodotti stessi, per ogni settimana di ritardo; decorsi 30 giorni, il venditore potrà inoltre vendere con qualsiasi mezzo i prodotti per conto del compratore, trattenendo dal ricavato l’intero prezzo del dovuto nonché le spese sostenute.

Art.7

(Pagamento)

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l’Istituto bancario indicato dal venditore. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano al venditore.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia, salva la facoltà per lo stesso di depositare le somme dovute presso una banca del Paese del venditore fino a quando la controversia non sia stata risolta, vincolando la banca a trasmettere tali somme al venditore in caso di risoluzione della controversia in senso favorevole al venditore.

Art.8 Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato – in tutto o in parte – dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano.

Art.9

(Interpretazione e modifiche)

Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.

Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto.

Art.10

(Controversie)

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, è esclusivamente competente il Foro del venditore; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il Foro dell’acquirente.

Oppure, a scelta delle parti: tutte le controversie che avessero a sorgere tra le parti in relazione ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, nonché le controversie ad essi collegate, saranno risolte in via definitiva, senza alcun ricorso ad altro giudice, secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità a detto regolamento qualora concordato tra le parti.